Cyberbullismo giovedì 22.10.2015
Nonostante il cyberbullismo sia un fenomeno sociale in fortissima ascesa, nell'ordinamento giuridico italiano manca un inquadramento normativo specifico in materia. Secondo il rapporto Ipsos 2014 per Save the Children quattro minori su dieci sono testimoni di atti di bullismo online verso coetanei percepiti diversi per aspetto fisico, orientamento sessuale o provenienza geografica e proprio il bullismo viene percepito dal 69% dei minori italiani intervistati come un problema piu grave di droga, alcool e della possibilita di subire molestie da un adulto. Solo nel Comune di Verona 330 sono i casi di bullismo web e disagio registrati nell'anno scolastico 2014/2015, con ragazzi arrivati anche ad atti di autolesionismo o gesti estremi. Che sia un fenomeno in forte ascesa lo dimostra il fatto che, sempre nel Comune di Verona, nell'anno scolastico 2012/2013 le segnalazioni fossero state 247, di cui alcune avviate agli organi competenti, ovvero servizi sociali, forze dell'ordine ed autorità giudiziaria. Il fenomeno, proprio perché coinvolge soggetti minori d'età, preoccupa sia se guardato dal punto di vista della vittima, sia dal punto di vista di chi, invece, si rende autore di questi comportamenti, entrambi meritevoli di una speciale accortezza e delicatezza, da adoperarsi non solo nella tutela e protezione della vittima ma anche nella punizione dell'artefice. La parola d'ordine è e deve essere, a detta degli esperti dei vari ambiti di disciplina coinvolti, prevenire. Ed in accordo con l'ottica preventiva, la crescente consapevolezza del ruolo assunto negli ultimi anni dai social network ed il proliferare dei gravi fatti di cronaca, hanno portato nel 2014 alla redazione da parte del Ministero dello Sviluppo di un “Codice di autoregolamentazione per la prevenzione ed il contrasto del cyberbullismo”. Da un punto di vista giuridico – penale, il fenomeno sfocia molto spesso in comportamenti integranti reati, a volte anche gravi. Occorre specificare che l'autore minore degli anni quattordici non è imputabile, ma potrebbe necesitare dell'adozione di specifiche misure rieducative, mentre il minore tra i quattordici ed i diciotto anni e' imputabile secondo le norme del processo penale minorile. Quanto ai reati ipotizzabili si va dall'ingiuria (ad es.: messaggio privato di contenuto ingiurioso) alla diffamazione (semplice o aggravata a seconda del mezzo utilizzato per diffamare la vittima, chat private, bacheche o piattaforme pubbliche), dalla minaccia alla molestia e disturbo alle persone ed, infine, ad ipotesi piu gravi di reato quali lo stalking (atti persecutori continuati e pressanti che influenzino il comportamento ed il benessere psico – fisico della vittima), il furto d'identità (ipotesi in cui con username e password rubati o contraffatti si acceda ai profili privati della persona) e la violenza privata. Recentissima, una sentenza della Suprema Corte di Cassazione che riconosce il reato di violenza privata e di trattamento illecito dei dati personali nella condotta di chi minacci la vittima di pubblicare video osceni su YouTube (Cass. Pen. 08.10.2015, n. 40356). Parallelamente, nasce da questi comportamenti una responsabilità civile dei genitori ed, in alcuni casi, della scuola, i quali saranno tenuti al risarcimento del danno in favore della vittima. Ecco allora che, stanti anche le gravi ripercussioni in materia di responsabilità personale di tipo penale in capo al minore che si renda autore di questi comportamenti e di responsabilità civile risarcitoria in capo a genitori e scuola, l'ottica preventiva appare l'unica strada percorribile, perchè vittime, autori od educatori, ogni soggetto che si trovi ad essere coinvolto in queste dinamiche ne risulta vinto.